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Comunicazione sulle nuove normative relative alla tassazione del gas naturale e all’applicazione delle tariffe di vendita gas
Dal 14 Settembre 2011, in aggiunta alla legge in vigore dal 1° Gennaio 2008 con la quale erano entrate in vigore nuove disposizioni normative che regolamentano la tassazione dei prodotti energetici (1) e le tariffe di vendita (2) del gas naturale (metano), vi è la modifica dell'aliquota IVA dal 20% al 21%. Si tratta di importanti cambiamenti che modificano:
a) i criteri di applicazione delle aliquote dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale;
b) i criteri di applicazione delle aliquote IVA sui consumi di gas naturale;
c) l’applicazione delle tariffe di vendita del gas.
Al fine di rendere più chiare possibili le modifiche che interverranno sulla bolletta di consumo del gas, riassumiamo di seguito tutte le novità e riportiamo sul retro degli esempi di fatturazione con utili note esplicative.
a) Criteri di applicazione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale
La nuova normativa ha modificato, con decorrenza dal 01/01/2008, le aliquote ed i criteri di applicazione dell’imposta di consumo del gas naturale per usi civili (cottura cibi, acqua calda, riscaldamento). Il nuovo metodo prevede l’introduzione di aliquote diverse in base a fasce progressive di consumo annuo che per il Mezzogiorno sono:

Per quanto concerne, invece, le aliquote dell’addizionale regionale (applicate in Puglia, Abruzzo, Molise, Calabria), le regioni provvedono a legiferare al fine di adeguare i criteri di applicazione dell’addizionale a quelli dell’imposta di consumo. In caso di mancata approvazione delle nuove aliquote, verranno applicate quelle precedenti con il meccanismo delle fasce di consumo, salvo successivo conguaglio. Resterà invece invariato il criterio di applicazione delle imposte per gli usi diversi da quelli civili (industriali, autotrazione e produzione o autoproduzione di energia elettrica).
b) Criteri di applicazione delle aliquote IVA
La nuova normativa prevede che alla somministrazione di gas naturale usato come combustibile per usi civili (siano essi relativi a cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento individuale), limitatamente alla quantità di 480 mc annui, si applichi l’aliquota IVA del 10%. Superato il limite dei 480 mc annui, verrà applicata l’aliquota del 21%.

In merito alle altre voci della fatturazione presenti in bolletta, si procederà come segue:
a) l’imposta di consumo, l’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva subiranno lo stesso trattamento del consumo gas (ossia, applicazione dell’aliquota del 10% fino al tetto dei 480 mc annui e del 21% oltre tale limite);
b) la quota fissa ed altre voci diverse dal consumo gas (quali contributi di allacciamento, attivazione, riattivazione, ecc.) verranno assoggettati all’aliquota del 21%.
Anche nel caso dell’IVA, le nuove disposizioni si applicheranno ai consumi di gas naturale per usi civili, resterà pertanto invariato il trattamento IVA per gli usi industriali (utilizzo del gas per alimentazione di processi produttivi e assimilati).
c) Applicazione delle tariffe di vendita
Dal 1° gennaio 2008, viene inserita una nuova voce nella bolletta di consumo del gas definita “Quota fissa vendita”, calcolata nel seguente modo: (3,6 Euro/365 gg) x N° di giorni di consumo riportati in fattura. Questa nuova voce è stata introdotta dalla delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas n. 347/07 e prevede che la quota di vendita del gas al dettaglio venga suddivisa in due parti: una componente fissa (pari a 3,6 euro/cliente/anno), indipendente dal consumo del gas, ed una componente variabile (pari a quella in vigore dal 1° ottobre 2007) legata al consumo del Cliente. Resta invariata la quota fissa della distribuzione già presente in bolletta.
(1) D.leg.vo n. 26/2007 “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità” (2) Delibera 347/07 dell’Autorità per
l’Energia elettrica e il gas
Esempio del ciclo di fatturazione di un Cliente tipo
Al fine di rendere chiari i cambiamenti intervenuti sulla fattura, consigliamo di consultare l’esempio qui di seguito: si riferisce al caso di un Cliente tipo i cui consumi di gas naturale, nel corso dello stesso anno, passano da uno scaglione ad un altro. Gli estratti delle tre fatture mostrano come si evolve la sua situazione secondo le nuove disposizioni legislative.
1. Dettaglio fattura riferita ad un periodo in cui i consumi sono inferiori a 480 mc
La fattura è riferita ad un periodo (es. gennaio/febbraio 2008) in cui il Cliente ha consumato 450 mc, non si raggiunge la soglia dei 480 mc, quindi l’aliquota IVA sui consumi è al 10%.

1. Nuova quota fissa di vendita
2. Sulle quote fisse viene sempre applicata IVA al 21%
3. Consumo fatturato pari a 450 mc (109 + 341)
4. Al momento non si è superata la soglia di 480 mc annui, pertanto verrà applicata IVA al 10% su tutti i mc fatturati
5. Nuove fasce
per calcolo imposta di consumo e addizionale regionale
6. Allo stesso modo verrà applicata
IVA al 10% sulle imposte e tasse regionali, riferite ai 450 mc consumati
7. Totale imponibile con IVA al 21%
8. Totale imponibile con IVA al 10%
2. Dettaglio fattura riferita ad un periodo successivo in cui i consumi, sommati a quelli precedentemente sviluppati nel corso dello stesso anno, superano i 480 mc
La fattura è riferita ad un periodo (es. febbraio/aprile 2008) in cui il Cliente ha consumato 231 mc che sommati a quelli precedenti (450 mc) superano i 480 mc. Sui primi 30
mc consumati (ovvero quando l’intera somma dei consumi è ancora inferiore ai 480 mc) gli sarà applicata l’aliquota IVA al 10%.
Sui restanti 201 mc (quindi quelli consumati dopo aver superato la soglia dei 480 mc) gli sarà applicata l’aliquota IVA al 21%.
1. Consumo fatturato pari a 231 mc (30 + 201), che si andranno a sommare ai precedenti 450 mc già consumati
2. Verrà applicata IVA al 10% sui primi 30 mc consumati (per soglia di 480 mc raggiunta)
3. Verrà applicata IVA al 21% sui
restanti 201 mc consumati (per soglia di 480 mc superata)
4. Verrà applicata IVA al 10% e al 21%
sulle imposte e tasse regionali di riferimento
5. Totale imponibile con IVA al 21%
6. Totale imponibile con IVA al 10%
3. Dettaglio fattura riferita ad un periodo successivo in cui i consumi sono tutti oltre lo scaglione dei 480 mc
La fattura è riferita ad un terzo periodo (es. aprile/giugno 2008) in cui il Cliente ha consumato 29 mc. Aveva già superato con la fattura precedente la soglia dei 480 mc per cui su tutto il consumo gli sarà applicata l’aliquota IVA al 21%.

1. Consumo fatturato pari a 29 mc, che si andranno a sommare ai precedenti 681 mc già consumati
2. In questa fattura verrà applicata IVA al 21% in quanto la soglia dei 480 mc annui è stata superata
3. Allo stesso modo verrà applicata solo IVA al 21% sulle imposte e tasse regionali di riferimento
4. Totale imponibile con IVA al 21%
In applicazione dell’art. 5.5 della delibera ARG/gas/71/11 si comunica che a ciascun Cliente finale, diverso da quelli che hanno diritto al servizio di tutela (*) ma attualmente servito alle condizioni tutelate, sarà inviata la seguente comunicazione:
“Informativa ai sensi dell’art. 5.5 della Delibera ARG/gas 71/11
In applicazione della normativa europea e nazionale in materia di servizio di tutela, si comunica che a partire dal 1° ottobre 2011 cesserà di esistere la così detta Tutela Individuale.
Tutti i Clienti idonei che, a partire dal 1° gennaio 2003, non hanno mai cambiato fornitore, e pertanto oggi sono serviti alle condizioni economiche di fornitura di gas naturale dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, non avranno più diritto all’applicazione delle predette condizioni. Tali Clienti dovranno stipulare entro il 31 agosto 2011 un nuovo contratto di fornitura con qualsiasi esercente la vendita a condizioni di libero mercato. A tal fine potranno scegliere tra l’offerta commerciale di un altro venditore. In tal caso dovranno esercitare il diritto di recesso il quale, per giungere in tempo utile, dovrà essere inviato al più tardi entro il 31 agosto 2011 e dovrà specificare che è per cambio fornitore.
In alternativa potranno scegliere l’offerta commerciale comunicata dall’attuale fornitore. In caso di mancata stipula di un contratto, a tali Clienti verrà garantita la fornitura dall’attuale esercente alle condizioni di libero mercato da questi proposte. Per maggiori informazioni: www.autorita.energia.it".
(*) I Clienti che hanno diritto al servizio di tutela sono quelli di cui al comma 4.1 del TIVG:
a) punti di riconsegna nella titolarità di un Cliente domestico;
b) punti di riconsegna nella titolarità di un condominio con uso domestico con consumo non superiore a 200.000Smc/anno;
c) punti di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
d) punti di riconsegna per usi diversi con consumo non superiore a 50.000Smc/anno
Bonus sociale sulla fornitura di gas
Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/2009, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas. Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
La compensazione è riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato). L'ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia. La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita richiesta. Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL).
Per i soggetti che ne fanno richiesta entro il 30 aprile 2010 il bonus verrà riconosciuto retroattivamente anche per l'anno 2009.
Per accedere al bonus sociale gas il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas (reperibili sulle bollette). Oltre all'apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell'attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell'energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it o chiamare il numero verde 800.166.654.