
Gas Natural Vendita ha una notizia
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Dal 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore nuove disposizioni normative che regolamentano la tassazione dei prodotti energetici (1) e le tariffe di vendita (2) del gas naturale (metano).
Si tratta di importanti cambiamenti che modificano:
a) i criteri di applicazione delle aliquote dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale;
b) i criteri di applicazione delle aliquote IVA sui consumi di gas naturale;
c) l’applicazione delle tariffe di vendita del gas.
Al fine di rendere più chiare possibili le modifiche che interverranno sulla bolletta di consumo del gas, riassumiamo di seguito tutte le novità e riportiamo sul retro degli esempi di fatturazione con utili note esplicative.
a) Criteri di applicazione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale
La nuova normativa ha modificato, con decorrenza dal 01/01/2008, le aliquote ed i criteri di applicazione dell’imposta di consumo del gas naturale per usi civili (cottura cibi, acqua calda, riscaldamento). Il nuovo metodo prevede l’introduzione di aliquote diverse in base a fasce progressive di consumo annuo che per il Mezzogiorno sono:

Per quanto concerne, invece, le aliquote dell’addizionale regionale (applicate in Puglia, Abruzzo, Molise, Calabria), le regioni provvedono a legiferare al fine di adeguare i criteri di applicazione dell’addizionale a quelli dell’imposta di consumo. In caso di mancata approvazione delle nuove aliquote, verranno applicate quelle precedenti con il meccanismo delle fasce di consumo, salvo successivo conguaglio. Resterà invece invariato il criterio di applicazione delle imposte per gli usi diversi da quelli civili (industriali, autotrazione e produzione o autoproduzione di energia elettrica).
b) Criteri di applicazione delle aliquote IVA
La nuova normativa prevede che alla somministrazione di gas naturale usato come combustibile per usi civili (siano essi relativi a cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento individuale), limitatamente alla quantità di 480 mc annui, si applichi l’aliquota IVA del 10%. Superato il limite dei 480 mc annui, verrà applicata l’aliquota del 20%.

In merito alle altre voci della fatturazione presenti in bolletta, si procederà come segue:
a) l’imposta di consumo, l’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva subiranno lo stesso trattamento del consumo gas (ossia, applicazione dell’aliquota del 10% fino al tetto dei 480 mc annui e del 20% oltre tale limite);
b) la quota fissa ed altre voci diverse dal consumo gas (quali contributi di allacciamento, attivazione, riattivazione, ecc.) verranno assoggettati all’aliquota del 20%.
Anche nel caso dell’IVA, le nuove disposizioni si applicheranno ai consumi di gas naturale per usi civili, resterà pertanto invariato il trattamento IVA per gli usi industriali (utilizzo del gas per alimentazione di processi produttivi e assimilati).
c) Applicazione delle tariffe di vendita
Dal 1° gennaio 2008, viene inserita una nuova voce nella bolletta di consumo del gas definita “Quota fissa vendita”, calcolata nel seguente modo: (3,6 Euro/365 gg) x N° di giorni di consumo riportati in fattura. Questa nuova voce è stata introdotta dalla delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas n. 347/07 e prevede che la quota di vendita del gas al dettaglio venga suddivisa in due parti: una componente fissa (pari a 3,6 euro/cliente/anno), indipendente dal consumo del gas, ed una componente variabile (pari a quella in vigore dal 1° ottobre 2007) legata al consumo del Cliente. Resta invariata la quota fissa della distribuzione già presente in bolletta.
(1) D.leg.vo n. 26/2007 “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità” (2) Delibera 347/07 dell’Autorità per
l’Energia elettrica e il gas
Al fine di rendere chiari i cambiamenti intervenuti sulla fattura, consigliamo di consultare l’esempio qui di seguito: si riferisce al caso di un Cliente tipo i cui consumi di gas naturale, nel corso dello stesso anno, passano da uno scaglione ad un altro. Gli estratti delle tre fatture mostrano come si evolve la sua situazione secondo le nuove disposizioni legislative.
1. Dettaglio fattura riferita ad un periodo in cui i consumi sono inferiori a 480 mc
La fattura è riferita ad un periodo (es. gennaio/febbraio 2008) in cui il Cliente ha consumato 450 mc, non si raggiunge la soglia dei 480 mc, quindi l’aliquota IVA sui consumi è al 10%.

1. Nuova quota fissa di vendita
2. Sulle quote fisse viene sempre applicata IVA al 20%
3. Consumo fatturato pari a 450 mc (109 + 341)
4. Al momento non si è superata la soglia di 480 mc annui, pertanto verrà applicata IVA al 10% su tutti i mc fatturati
5. Nuove fasce
per calcolo imposta di consumo e addizionale regionale
6. Allo stesso modo verrà applicata
IVA al 10% sulle imposte e tasse regionali, riferite ai 450 mc consumati
7. Totale imponibile con IVA al 20%
8. Totale imponibile con IVA al 10%
2. Dettaglio fattura riferita ad un periodo successivo in cui i consumi, sommati a quelli precedentemente sviluppati nel corso dello stesso anno, superano i 480 mc
La fattura è riferita ad un periodo (es. febbraio/aprile 2008) in cui il Cliente ha consumato 231 mc che sommati a quelli precedenti (450 mc) superano i 480 mc. Sui primi 30
mc consumati (ovvero quando l’intera somma dei consumi è ancora inferiore ai 480 mc) gli sarà applicata l’aliquota IVA al 10%.
Sui restanti 201 mc (quindi quelli consumati dopo aver superato la soglia dei 480 mc) gli sarà applicata l’aliquota IVA al 20%.
1. Consumo fatturato pari a 231 mc (30 + 201), che si andranno a sommare ai precedenti 450 mc già consumati
2. Verrà applicata IVA al 10% sui primi 30 mc consumati (per soglia di 480 mc raggiunta)
3. Verrà applicata IVA al 20% sui
restanti 201 mc consumati (per soglia di 480 mc superata)
4. Verrà applicata IVA al 10% e al 20%
sulle imposte e tasse regionali di riferimento
5. Totale imponibile con IVA al 20%
6. Totale imponibile con IVA al 10%
3. Dettaglio fattura riferita ad un periodo successivo in cui i consumi sono tutti oltre lo scaglione dei 480 mc
La fattura è riferita ad un terzo periodo (es. aprile/giugno 2008) in cui il Cliente ha consumato 29 mc. Aveva già superato con la fattura precedente la soglia dei 480 mc per cui su tutto il consumo gli sarà applicata l’aliquota IVA al 20%.

1. Consumo fatturato pari a 29 mc, che si andranno a sommare ai precedenti 681 mc già consumati
2. In questa fattura verrà applicata IVA al 20% in quanto la soglia dei 480 mc annui è stata superata
3. Allo stesso modo verrà applicata solo IVA al 20% sulle imposte e tasse regionali di riferimento
4. Totale imponibile con IVA al 20%